
Razionamenti di carburante, cancellazioni last minute, rincari. Lo spettro di restare a terra o subire interminabili ritardi dentro uno scalo o sulla banchina di un porto. E, su tutto, il dilemma di non essere rimborsati per la mancata partenza a causa delle “circostanze eccezionali” della guerra.
L’incertezza dell’imminente stagione estiva, quanto mai instabile per il conflitto nel Golfo Persico, ha rallentato le prenotazioni delle vacanze, mettendo in crisi compagnie di trasporto e operatori turistici. Eppure, stando ai nuovi dati dell’Holiday Barometer 2026 di Ipsos-Europ Assistance, più di otto italiani su dieci non rinunciano a viaggiare: la stragrande maggioranza si sta orientando per trascorrere le ferie estive in Italia mentre il 53% non ha ancora riposto l’idea di andare oltreconfine (in calo del 9% rispetto al 2025). Sempre più connazionali, però, si trovano alle prese con l’incognita dei rischi. Quali le previsioni e come tutelarsi? Vediamo, caso per caso.
Incubo trasporti: quale mezzo è più a rischio per l’estate
Il “Jet fuel price” di Iata, che monitora l’andamento del costo del carburante aereo, questa settimana registra una media di 179,46 dollari a barile. In lieve calo rispetto alla precedente ma, comunque, molto più alto di prima (basti pensare che il 6 febbraio era a 93,74 dollari). I biglietti aerei, in particolare per le mete più distanti, risentono degli aumenti. Ma, dopo l’impennata delle prime settimane, sono ora in calo. Questo per effetto del “prezzo dinamico”: l’algoritmo adatta in tempo reale i prezzi in base alla domanda. Se questa scende, lo fa anche la tariffa.
La situazione si è, per così dire, “avvitata”: i viaggiatori non prenotano per timore e i vettori sono in bilico fra necessità di mantenere le tratte o ridurle per risparmiare. Resta anche il “busillis” degli approvvigionamenti dalle petroliere per la strozzatura di Hormuz: saranno sufficienti o no? Diciannove compagnie, fra le più grandi al mondo, hanno già annunciato tagli alle rotte con i consumi maggiori. Da sola, Lufthansa ha previsto lo stop di oltre 20 mila voli programmati fra maggio e ottobre. Le low-cost stanno facendo lo stesso.
La nuova minaccia, poi, riguarda traghetti e aliscafi. Un confronto elaborato per La Stampa da Assoutenti riscontra, su alcuni tragitti, aumenti già oggi nell’ordine dell’8-12% per le due settimane centrali di agosto. La spesa di andata e ritorno da Livorno a Olbia, per una famiglia con due figli e auto al seguito, tocca i 1.297 euro (100 euro in più rispetto alla scorsa estate). Va peggio a chi parte da Genova con destinazione Porto Torres: ben 1.535 euro (172 euro in più). Perfino, per un singolo passaggio ponte Ancona-Spalato o Napoli-Stromboli, bisogna mettere in conto almeno 650 euro. Altroconsumo ha già raccolto la testimonianza di 160 viaggiatori che lamentano rialzi eccessivi rispetto al passato. Ma l’adeguamento del carburante è lecito?
Surplus per il “caro carburante”: quando è dovuto e quando no
La richiesta di un costo aggiuntivo da parte di una compagnia di trasporto o di un tour operator è possibile ma solo entro certi limiti. «Il regolamento europeo fissa l’obbligo di tariffa trasparente e definitiva», spiega Maria Grazia Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia. «Quindi, i biglietti già acquistati non possono essere ritoccati al rialzo a posteriori». Dunque, prezzo bloccato e nessuna variazione consentita sui biglietti comprati. E questo vale per qualsiasi mezzo di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario).
Diverso, invece, il caso dei pacchetti turistici all-inclusive ovvero comprensivi anche del collegamento. «Eventuali rincari qui sono legittimi ma a tre condizioni: questa possibilità, con l’indicazione delle modalità di calcolo, deve essere esplicitamente scritta nel contratto firmato con il tour operator, l’aumento deve essere comunicato al viaggiatore almeno 20 giorni prima della partenza e non superare l’8% del costo totale. Altrimenti, il turista ha diritto al recesso senza penali e al rimborso integrale di quanto pagato», precisa ancora Pisanò. Tale recesso va comunicato al tour operator entro due giorni lavorativi dall’avviso e la restituzione dell’importo è dovuta entro i sette giorni lavorativi successivi.
Rimborsi e indennizzi: le regole generali
Per non perdere soldi, in ogni caso, ci sono tre regole d’oro da tenere a mente. Innanzitutto, se è l’operatore a modificare il viaggio per qualsiasi motivo, al passeggero spetta sempre una qualche “riparazione”. Viceversa, se è chi parte ad avere un imprevisto o un ripensamento valgono le condizioni sottoscritte. Occhio, quindi, alla soluzione confermata al momento dell’acquisto.
In secondo luogo, c’è differenza fra rimborso e compensazione pecuniaria: il primo restituisce al cliente quanto ha sborsato per il biglietto mentre la seconda scatta, solo a certe condizioni, come “risarcimento economico” extra per il disagio arrecato. Infine, è bene ricordare che un pacchetto all-inclusive con un solo contratto di viaggio non è la stessa cosa di volo, hotel e servizi accessori separati, benché acquistati sulla medesima piattaforma. Di fatto, se si prenota un volo e si aggiunge in automatico un albergo e poi anche il noleggio di un’auto, si tratta di contratti distinti e, in caso di problemi, non sono collegati. Quindi, se non si arriva a destinazione a causa del volo annullato, gli altri operatori turistici non sono tenuti a rimborsare nulla. Questo, almeno, finché non arriveranno le nuove regole europee sui pacchetti turistici approvate il mese scorso, che rafforzeranno molto il “potere” del viaggiatore.
Per quanto riguarda il negato imbarco su un volo per “overbooking” (la pratica di vendere più biglietti rispetto ai posti disponibili a bordo), il vettore aereo deve offrire una di queste soluzioni a scelta: rimborso del biglietto entro sette giorni (se necessario, anche prevedendo un collegamento gratuito di ritorno al punto di partenza iniziale) o riprotezione sul primo volo possibile o riprogrammazione del volo in altra data concordata a condizioni comparabili o volo alternativo verso un’altra destinazione. Al viaggiatore, inoltre, spetta una compensazione in soldi per il disguido, variabile in base alla distanza del volo: da 250 euro per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km, a 400 euro per quelle entro lo spazio aereo dell’Ue oltre i 1.500 km o per tutte le altre entro i 3.500 km, fino ad arrivare a 600 euro per tutti gli altri tragitti.
Tale “indennizzo” spetta a prescindere dal prezzo (dunque, anche per classe economica, biglietti in promo o low-cost) ma può essere ridotto del 50% se l’imbarco su un volo successivo o alternativo è in grado di portare il cliente a destinazione con un ritardo, rispetto all’orario originario, inferiore a due ore per la prima categoria (la compensazione scende a 125 euro), inferiore a tre ore per la seconda (200 euro) o a quattro ore per la terza (300 euro). Nel frattempo, è dovuta assistenza gratuita, pasti e bevande, due telefonate, pernottamento comprensivo di trasferimento da e per l’aeroporto nel caso la partenza slitti al giorno successivo. In alternativa, se il passeggero deve provvedere di tasca sua, la compagnia rimborserà le spese sostenute ma solo se appropriate e corredate di tutte le ricevute.
Per quanto riguarda i ritardi, invece, il paletto è fissato a tre ore: se il decollo supera questo limite, il vettore deve riconoscere gli stessi importi di compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro secondo l’attesa accumulata). Oltre le cinque ore, però, il passeggero può decidere di rinunciare e ottenere anche il rimborso del biglietto (con diritto a un collegamento gratuito verso lo scalo di provenienza iniziale). Sempre d’obbligo, per tutto il tempo, l’assistenza.
Per la negata “salita” su un bus a lunga percorrenza, invece, si può scegliere fra la rinuncia al viaggio con rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento su altro mezzo. Se la compagnia di trasporto non offre questa scelta, oltre a rimborsare il titolo di viaggio, deve anche un “indennizzo” pari al 50% del prezzo dello stesso. Anche in questo caso, è prevista l’assistenza (in base al ritardo, con snack o pasti e bevande) e una sistemazione alberghiera per massimo due pernottamenti, oltre al collegamento da e per lo stallo di partenza.
Cancellazioni: per l’estate 2026 può saltare la compensazione
È, forse, il capitolo più spinoso per l’estate ormai alle porte. In “tempi di pace”, la cancellazione di un volo da parte del vettore comporta, grosso modo, gli stessi diritti riconosciuti per l’overbooking. In estrema sintesi, rimborso o riprotezione su un altro volo oltre alla compensazione pecuniaria, tranne quando il passeggero è avvisato dell’annullamento almeno 14 giorni prima della data prevista: in tale circostanza, resta il rimborso ma decade l’extra. È utile ricordare che l’onere della prova di aver informato per tempo il passeggero spetta sempre alla compagnia aerea.
Altro punto rilevante: rimborsi e compensazioni vanno sempre richiesti con un modulo online o alla compagnia (meglio farlo subito o, al massimo, entro il giorno dopo il disservizio). Diversi vettori offrono come “risarcimento” un voucher per viaggi futuri, spesso con un valore del coupon superiore all’importo della compensazione pecuniaria. Ebbene, il passeggero può scegliere se accettare il buono o insistere sul pagamento in soldi (dovuto).
Una recente sentenza della Corte di giustizia europea, infine, ha stabilito che il rimborso del prezzo del biglietto a seguito di una cancellazione deve comprendere anche la commissione riscossa al momento dell’acquisto dall’intermediario (per esempio, l’agenzia di viaggi o una piattaforma online), anche se la compagnia aerea non ne conosce l’importo esatto.
In “tempi di guerra”, però, il caos carburante può giocare brutti scherzi. In questo caso, bisognerà fare molta attenzione. «Se il vettore rinuncia a comprare cherosene perché troppo caro non è giustificato e dunque, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione 14 giorni prima della partenza, gli è dovuto sia il rimborso sia la compensazione», chiarisce ancora Maria Grazia Pisanò del Centro europeo consumatori Italia. «Qualora, invece, manchi carburante o finiscano le scorte o il velivolo, magari partito con il serbatoio pieno, non può rifornirsi nello scalo di arrivo per il volo di ritorno, allora si tratta di “circostanza eccezionale” di cui non è responsabile. In tal caso, al viaggiatore spetta solo il rimborso del biglietto, ma non la compensazione».
Per traghetti o aliscafi, invece, il passeggero ha diritto ad avere informazioni entro 30 minuti dall’orario previsto per la partenza. Nel caso di ritardi superiori a 90 minuti, la compagnia è tenuta all’assistenza anche con spuntini o pasti. Per la cancellazione, deve offrire una riprotezione verso la meta con una soluzione alternativa o il rimborso del prezzo del biglietto (coprendo il ritorno del passeggero al primo punto di partenza). Se necessario, l’operatore deve sostenere fino a tre pernottamenti (entro 80 euro a notte a passeggero), escluso il trasporto da e verso la struttura.
Anche qui scatta la compensazione extra: dal 25% al 50% del costo del biglietto. Si ha diritto al 25% per attese entro un’ora se la durata della corsa regolare è di quattro ore, due ore per tragitti tra le quattro e le otto ore, tre ore per durata fra le otto e le 24 ore, sei ore per navigate di durata superiore. Se il ritardo supera il doppio di questi tempi, al passeggero spetta un “risarcimento” pari al 50% del prezzo del biglietto. Tali oneri possono saltare solo per gravi condizioni meteo che mettano a rischio la sicurezza del viaggio o circostanze eccezionali tali da ostacolare il servizio passeggeri (la mancanza di carburante potrebbe essere considerata fra le cause di forza maggiore per limitare il rimborso solo al prezzo del biglietto, annullando la compensazione pecuniaria).
Attenzione: non ha diritto alla compensazione extra chi ha un biglietto aperto (ossia senza data o orario prestabilito), chi era stato informato dell’eventuale disservizio prima dell’acquisto del biglietto e chi è in ritardo.
Occhio ai servizi accessori e alle altre opzioni
Scelta del posto, poltrona extralarge, imbarco prioritario, valigia in stiva, pasti a bordo. Si tratta di opzioni che offrono un viaggio più confortevole ma, sempre più spesso, le compagnie di trasporto le utilizzano per guadagnare di più. Vale la pena, dunque, confermare solo se necessario.
Lo stesso vale per la riprogrammazione di un viaggio come cambio di giorno, anticipo o posticipo dell’orario. Salvo i casi coperti da una polizza viaggi (vedi sotto), qui è più difficile ottenere rimborsi e anche evitare penali. L’unico modo è valutare la soluzione quando si acquista, pensando a eventuali imprevisti o ripensamenti.
Diverse compagnie di trasporto aereo stanno offrendo la possibilità di spostare il viaggio senza pagare esose differenze. E non tutti sanno che se il passeggero decide di non volare il biglietto aereo è rimborsabile per alcune voci, anche se si tratta di tariffa promozionale. In particolare, si ha diritto a riavere gli importi di spese non sostenute direttamente dai vettori quali la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri (la lista si trova sul sito dell’Enac).
Per i treni, invece, c’è spesso la tariffa che consente modifiche gratuite (ovviamente costa di più) ma questa vale se c’è disponibilità di posti in altra data e nella stessa classe di viaggio prescelta (altrimenti bisogna pagare l’integrazione). Per i biglietti non modificabili, ci può essere l’opzione a pagamento per annullare il viaggio e avere il rimborso. Costa pochi euro e fa recuperare una buona parte ma bisogna avere l’accortezza di farlo nei tempi indicati ovvero entro 24 ore prima del giorno e dell’orario preciso di partenza acquistata.
Viaggio organizzato o fai-da-te
Come già spiegato, l’acquisto del pacchetto all-inclusive ovvero con volo, hotel e servizi turistici collegati rende tutto più semplice. In caso di aumenti superiori al tetto previsto, il consumatore può recedere senza penale e con rimborso integrale. Se il tour operator cancella il pacchetto, il turista ha diritto a un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento prezzo o inferiore previo reso della differenza. Altrimenti, l’operatore deve rimborsare al cliente quanto versato entro 7 giorni lavorativi dalla cancellazione. Scatta anche un risarcimento ulteriore per il “danno da mancata esecuzione del contratto”, a meno che il pacchetto non sia soppresso a causa di forza maggiore. Per possibili imprevisti lato viaggiatore, invece, vale la pena considerare una polizza. Unica eccezione: se un evento improvviso incide sulla sicurezza del viaggio ovvero la meta diventa insicura o l’itinerario risulta fortemente compromesso (voli dirottati, scarsa possibilità di godersi la vacanza, siti da visitare non più praticabili), allora si può annullare senza penali.
Le regole europee sui pacchetti turistici appena aggiornate, però, irrobustiranno le tutele del viaggiatore. Fra le principali novità in vigore entro i prossimi due anni, per esempio, la cancellazione senza penali anche per un evento inevitabile e straordinario nel luogo di partenza (per esempio, uno sciopero), i voucher avranno una validità di 12 mesi e dovranno essere comunque rimborsati (in tutto e in parte) se non fruiti.
Se, invece, si organizza una vacanza fai-da-te acquistando separatamente i servizi vale sempre la regola di chi cancella e le condizioni sottoscritte. Le tutele sono minori, quindi meglio tutelarsi in anticipo: per esempio, con la tariffa rimborsabile dell’hotel (costa di più ma si recupera la somma).
Una polizza salva la vacanza?
Stando ai nuovi dati dell’Holiday Barometer 2026 di Ipsos-Europ Assistance, la propensione degli italiani a stipulare abitualmente una polizza quando viaggiano è ferma al 38%. Ma sale la disponibilità a valutarne l’acquisto: il 40% del campione si dichiara favorevole all’idea (il 12% in più rispetto alla scorsa estate). Circa un terzo dei connazionali confessa di non assicurarsi perché non viaggia verso destinazioni lontane, mentre un altro 29% rinuncia perché viaggia poco o ritiene i costi troppo alti. Conviene farla?
Una polizza copre la disdetta di una vacanza ma solo per alcune casistiche. Fra le principali, ci sono morte, infortunio o malattia dell’assicurato, di un suo familiare o di altra persona indicata nella polizza, cause di lavoro (come uno spostamento delle ferie chiesto dal datore di lavoro, un progetto improvviso, un licenziamento imprevisto), furto e danni all’abitazione che impediscono la partenza. In queste circostanze, l’assicurazione rimborsa le spese del volo, delle strutture ricettive, le penali di agenzie viaggio o tour operator, altri servizi turistici già pagati.
Occhio, però: di solito, è previsto un cosiddetto “scoperto” o franchigia a carico dei contraenti (in genere, circa il 10-20% del costo coperto) e anche dei massimali. Secondo il monitoraggio di Codacons, in media, un’assicurazione costa tra il 3% e l’8% dell’intero viaggio a seconda della durata della vacanza, della destinazione, del numero di soggetti assicurati e delle coperture scelte (sanitaria, bagaglio, annullamento, responsabilità civile e così via). Su un pacchetto da 2.500 euro a viaggiatore, per esempio, si va da 75 a 200 euro ma per i senior può essere più alta.
«Un’assicurazione di viaggio può essere di aiuto in questo momento di grande incertezza, ma occorre ricordare che ha un costo, non copre tutti i rischi e prevede franchigie, massimali, esclusioni e limitazioni», puntualizza l’associazione dei consumatori. La paura di viaggiare o un ripensamento per timore degli imprevisti geopolitici, per esempio, non sono ragioni che valgono un rimborso. I motivi di rinuncia, insomma, devono essere validi e documentati.
«Come compagnie assicuratrici offriamo copertura in caso di eventi imprevisti e certificabili che accadono alla persona assicurata», sottolinea Fabio Carsenzuola, Ceo della regione mediterranea del Gruppo Europ Assistance. «In pratica, se c’è un evento imprevisto che causa un’interruzione di servizio, la riprotezione di un pacchetto di viaggio o il rimborso dei passeggeri spettano ai vettori aerei e ai tour operator. Ma questo non vuol dire che non stiamo cercando anche noi soluzioni per le nuove esigenze. Come accadde per il contagio da Covid: le pandemie erano escluse, ma siamo stati fra i primi a offrire una nuova polizza ad hoc in caso di contagio prima o durante il viaggio».
In genere, il recesso non è contemplato per malattie croniche o psichiche, oggetto di cure nei sei mesi precedenti, causate dall’uso di farmaci o alcolici. Attenzione anche a chi aspetta un bebè (non rientra fra le malattie). Fra le limitazioni e le esclusioni, anche sport estremi, catastrofi naturali, atti di guerra, sabotaggio o terrorismo.
L’assicurazione serve, senza dubbio, contro infortuni e malattie in viaggio, rimpatrio per motivi sanitari (offerto solo da alcune compagnie) o sinistri, se si viaggia in paesi al di fuori dell’Ue o con sistemi sanitari privatizzati (come, per esempio, gli Usa). Nei paesi Ue, invece, si ha diritto all’assistenza sanitaria di base ma questa non comprende, per forza, tutte le prestazioni della sanità italiana. Utile anche una polizza per la perdita del bagaglio, se portate oggetti di un certo valore ma ci sono diversi paletti da rispettare per ottenere il rimborso (ma non è mai integrale).
Al fine di evitare brutte sorprese, il consiglio è di leggere attentamente le condizioni del contratto di assicurazione. Questo prevede sempre tempi e modi per comunicare alla compagnia l’attivazione dell’assistenza, in caso di un problema durante il viaggio e bisogna osservarli per non perdere i diritti.
Meglio sottoscrivere una polizza al momento della conferma della prenotazione del viaggio per avere una copertura immediata (controllate che il giorno di partenza e di arrivo siano comprese nella durata sottoscritta). Alcune carte di credito comprendono assicurazioni per il viaggio: vale la pena verificare per evitare inutili “doppie” assicurazioni. Attenzione anche ai pacchetti assicurativi offerti nella fase di prenotazione del viaggio: costano poco ma non riconoscono sostanzialmente nulla, se non quanto già spetta di diritto per le norme in vigore.